A seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.
La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica. La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.
Il Garante ha ricordato, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati (vedi anche sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023), raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l’oggetto della richiesta.
(Fonte: Garante Privacy)