SIULCC

..dalle idee condivise di un gruppo che si prefigge un progetto ambizioso, quello di mettere al centro la figura del CARABINIERE/MILITARE/LAVORATORE. La nostra APCSM aiuta/supporta/sostiene TUTTI gli iscritti nel loro percorso lavorativo attraversato da quotidiane difficoltà. Assicuriamo ai nostri associati: disponibilità, serietà, competenza, moderazione ed equilibrio. Conduciamo l'attività sindacale secondo la normativa vigente ed in sinergia con l'amministrazione attraverso gli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i propri associati nell'attività lavorativa, affinché i LAVORATORI possano operare consapevoli degli strumenti normativi che il legislatore ha introdotto con la recente legge 46/2022. Puoi essere anche Tu protagonista di questo progetto con la tua iscrizione e/o con partecipazione attiva al SIULCC. Per qualsiasi informazione tramite sito www.siulcc.it o mail: siulcc@siulcc.it ***Dirigenti Siulcc*****.

Detrazione per i figli e coniuge a carico ma non conviventi

Per considerare il figlio a proprio carico e fruire della detrazione fiscale prevista è necessario che questo conviva con lui nell’abitazione di famiglia?

Il fatto che un figlio si sia trasferito, e di conseguenza non conviva più con i genitori, non rileva ai fini della detrazione per familiari a carico.

Invero, l’elemento determinante è invece il reddito del figlio, che non può superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, se ha più di 24 anni, mentre la soglia è elevata a 4mila euro se supera quest’età.

Quindi, se il figlio è sotto questo tetto di reddito, anche se ha cambiato casa, si può continuare a inserirlo a carico nella dichiarazione dei redditi, e lo stesso vale per il coniuge.

La detrazione per i figli a carico con più di tre anni è pari a 950 euro, rapportata a un coefficiente che dipende dal reddito (bisogna moltiplicare la detrazione per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000).

La fonte è l’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Ricordiamo che le regole sulle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni in busta paga sono state sostituite dall’Assegno unico (articolo 12 del TUIR, comma 1, lettera C).

La nuova disciplina ha inserito un comma 4-bis all’Articolo 12 del TUIR: i minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia ed i maggiorenni non rientranti nell’Assegno unico non sono annoverabili tra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR), ma sono soggetti alla consueta detrazione (di cui alla lettera c) del medesimo articolo) per i figli a carico di età oltre 21 anni. (fonte: Faq Agenzia Entrate)

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