Per considerare il figlio a proprio carico e fruire della detrazione fiscale prevista è necessario che questo conviva con lui nell’abitazione di famiglia?
Il fatto che un figlio si sia trasferito, e di conseguenza non conviva più con i genitori, non rileva ai fini della detrazione per familiari a carico.
Invero, l’elemento determinante è invece il reddito del figlio, che non può superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, se ha più di 24 anni, mentre la soglia è elevata a 4mila euro se supera quest’età.
Quindi, se il figlio è sotto questo tetto di reddito, anche se ha cambiato casa, si può continuare a inserirlo a carico nella dichiarazione dei redditi, e lo stesso vale per il coniuge.
La detrazione per i figli a carico con più di tre anni è pari a 950 euro, rapportata a un coefficiente che dipende dal reddito (bisogna moltiplicare la detrazione per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000).
La fonte è l’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Ricordiamo che le regole sulle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni in busta paga sono state sostituite dall’Assegno unico (articolo 12 del TUIR, comma 1, lettera C).
La nuova disciplina ha inserito un comma 4-bis all’Articolo 12 del TUIR: i minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia ed i maggiorenni non rientranti nell’Assegno unico non sono annoverabili tra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR), ma sono soggetti alla consueta detrazione (di cui alla lettera c) del medesimo articolo) per i figli a carico di età oltre 21 anni. (fonte: Faq Agenzia Entrate)