INPS: Bonus nuovi nati – presentazione delle domande

INPS: Bonus nuovi nati – presentazione delle domande

L’INPS, con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, illustra la disciplina del Bonus nuovi nati e fornisce le indicazioni per la presentazione delle relative domande.

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 206, prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi natii richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. Cittadinanza: possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.
  2. Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda.
  3. Requisito economico: è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

 

1. Requisito di cittadinanza

I potenziali beneficiari del Bonus nuovi natipossono essere:

  • cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.

Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

 

2. Requisito di residenza

Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

 

3. Requisito economico

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.

 

Il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda. A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

 

SIULCC

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