SIULCC

..dalle idee condivise di un gruppo che si prefigge un progetto ambizioso, quello di mettere al centro la figura del CARABINIERE/MILITARE/LAVORATORE. La nostra APCSM aiuta/supporta/sostiene TUTTI gli iscritti nel loro percorso lavorativo attraversato da quotidiane difficoltà. Assicuriamo ai nostri associati: disponibilità, serietà, competenza, moderazione ed equilibrio. Conduciamo l'attività sindacale secondo la normativa vigente ed in sinergia con l'amministrazione attraverso gli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i propri associati nell'attività lavorativa, affinché i LAVORATORI possano operare consapevoli degli strumenti normativi che il legislatore ha introdotto con la recente legge 46/2022. Puoi essere anche Tu protagonista di questo progetto con la tua iscrizione e/o con partecipazione attiva al SIULCC. Per qualsiasi informazione tramite sito www.siulcc.it o mail: siulcc@siulcc.it ***Dirigenti Siulcc*****.

Differenza tra ergastolo, fine pena mai, ergastolo normale e ostativo

Non esiste una reale differenza tra “ergastolo” e “fine pena mai”. “Fine pena mai” è semplicemente una denominazione contenuta nel fascicolo di chi è condannato all’ergastolo. Ad esempio nel certificato di detenzione di un condannato a vent’anni di carcere è riportato Scadenza pena definitiva: 18 ottobre 2037 (uso questa data perché oggi è il 18 ottobre 2017). Invece nel fascicolo del detenuto condannato all’ergastolo c’è scritto: Fine pena mai.

  • di accedere ai permessi premio dopo 10 anni di espiazione della pena;
  • dopo 20 anni si può accedere alla semilibertà;
  • dopo 26 alla libertà condizionale.

Tali limiti sono ulteriormente erosi dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi di reclusione subiti (a patto che il recluso si “comporti bene”, cioè non ottenga richiami disciplinari, ad esempio perché non ha obbedito agli ordini dati dagli assistenti penitenziari o perché è stato trovato in possesso di un cellulare o di sostanze stupefacenti): ciò significa che ogni 4 anni scontati realmente, il condannato guadagna 360 di giorni di pena in meno, quindi poco meno di un anno in meno. Una durata di 26 anni si riduce quindi a circa 21 anni. In Italia esistono comunque due tipi di ergastolo: quello “normale” e quello “ostativo“.

La differenza tra ergastolo normale ed ostativo è che quello normale (che abbiamo descritto nel paragrafo precedente), concede al condannato la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge (come ad esempio la possibilità di lavorare all’esterno del carcere, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare). L’ergastolo ostativo, al contrario, impedisce al detenuto di accedere ad ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia (un “pentito”). Un detenuto con ergastolo ostativo, in caso di collaborazione con la giustizia, accede quindi all’ergastolo “normale” e quindi alla possibilità dei permessi. L’ergastolo ostativo è estremamente punitivo e quindi viene assegnato solo ad alcuni reati estremamente gravi, come: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

In Italia è aperto da tempo un dibattito: c’è chi dice che l’ergastolo sia giusto perché se certi colpevoli sono condannati a stare in carcere tutta la vita, le loro vittime sono già decedute e “chiedono vendetta“, così come i loro famigliari, senza considerare che chi ha, ad esempio, già ucciso una volta, più probabilmente potrebbe rifarlo una seconda quindi è giusto rinchiudere a lungo queste persone affinché “meditino” sui propri errori. Altri obiettano che l’ergastolo è contrario ai principi stessi della Costituzione e per tale motivi in Italia l’ergastolo semplice, nonostante sia teoricamente perpetuo, in realtà non è scontato quasi mai completamente. Il carattere perpetuo della condanna pone gravi problemi di compatibilità specificatamente con l’art. 27 comma 3 della Costituzione Italiana e con la Legge Gozzini che ne dà attuazione: “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”.

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