Aggiornamento disciplina attività sportiva dilettantistica per i pubblici dipendenti

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) si rende necessario un aggiornamento della trattazione oggetto di pubblicazione sul n. 27_2023 del 15 settembre 2023 di questo notiziario.

Il menzionato provvedimento modifica ulteriormente il contenuto dell’art. 25, comma 6 e dell’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021con riguardo alla disciplina per i pubblici dipendenti titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica.

Qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l’associazione o società sportiva dilettantistica (“volontario” o “lavoratore sportivo”), considerate le importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.

Qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all’attuale situazione, compreso il mantenimento dell’onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici (così come già previsto ora dall’art. 90, comma 23 della L. 289/2002).

La norma in esame soggiunge che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché (questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le) tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

(Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno) attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

I rimborsi in argomento non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis (il quale prevede che L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.» (il quale prevede: “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Qualora rientri nell'ambito del lavoro sportivo, e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca.

Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara […] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

La qualificazione di lavoratore sportivo implica l’iscrizione in Gestione separata INPS (per il pagamento dei contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di Euro 5.000,00), con l’obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l’ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l’apertura della partita Iva.

Non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” (es. l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD). Questi dovranno esercitare la propria attività sulla base delle ordinarie norme lavoristiche, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affilianti.

Detta disciplina non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

SIULCC

..dalle idee condivise di un gruppo che si prefigge un progetto ambizioso, quello di mettere al centro la figura del CARABINIERE/MILITARE/LAVORATORE. La nostra APCSM aiuta/supporta/sostiene TUTTI gli iscritti nel loro percorso lavorativo attraversato da quotidiane difficoltà. Assicuriamo ai nostri associati: disponibilità, serietà, competenza, moderazione ed equilibrio. Conduciamo l'attività sindacale secondo la normativa vigente ed in sinergia con l'amministrazione attraverso gli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i propri associati nell'attività lavorativa, affinché i LAVORATORI possano operare consapevoli degli strumenti normativi che il legislatore ha introdotto con la recente legge 46/2022. Puoi essere anche Tu protagonista di questo progetto con la tua iscrizione e/o con partecipazione attiva al SIULCC. Per qualsiasi informazione tramite sito www.siulcc.it o mail: siulcc@siulcc.it ***Dirigenti Siulcc*****.

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