La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46566/2024, ha chiarito e precisato i doveri di vigilanza e prudenza cui è tenuto il conducente di un veicolo nei confronti dei passeggeri trasportati. Il giudice di merito, in relazione a incidente stradale, aveva sentenziato l’assoluzione del conducente dal reato di omicidio colposo (art. 589 del c.p.), per la cintura non indossata dal passeggero trasportato, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma affermando il principio che “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Sez. 4 n. 32877/2020 Rv. 280162 - 01 ed ancora Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266 - 01; Sez. 4, n. 9311 del 29/1/2003, Sulejmani, Rv. 224320)”.
In altre parole, il conducente ha il dovere, in base alle regole di diligenza e prudenza, di assicurarsi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza. In caso di rifiuto, il conducente deve astenersi dal trasporto o dalla messa in marcia del veicolo. Questo obbligo è indipendente dalle responsabilità sanzionatorie dirette dei passeggeri.
Per tali ragioni, la Corte di legittimità ha ritenuto erronea la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la responsabilità a causa dell’assenza di segnali acustici per le cinture posteriori e della difficoltà di controllare continuamente i passeggeri.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito che, a livello penale, il conducente ha il dovere di garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. La mancata vigilanza su tale obbligo lo rende responsabile del reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.