L’istituto del whistleblowing risponde all’esigenza di favorire l’emersione degli atti illeciti presenti nelle organizzazioni in cui si sviluppano i rapporti di lavoro, nella prospettiva di promuovere forme più incisive di contrasto alla corruzione. In tale ambito, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro gode di un particolare status, la cui “ratio” è di mettere l’autore della segnalazione al riparo da ritorsioni e ricadute negative sul piano lavorativo.
Sono, tuttavia, escluse da questo contesto le denunce utilizzate per ragioni personali o per altre contestazioni del dipendente relative al suo contratto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici.
Detto principio è enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1880/2025 che ha definito il giudizio relativo alla impugnazione della sanzione di sei mesi di sospensione irrogata nei confronti di un dipendente pubblico che, abusando del proprio ufficio, ha promosso due esposti contro un dirigente per fatti rivelatisi privi di fondamento.
La pretesa del lavoratore è stata rigettata nei due gradi di merito e la Corte d’appello aveva accertato che la presentazione degli esposti si collegava a un interesse personale del dipendente. La Cassazione ha confermato la pronuncia resa in appello osservando che dallo speciale regime di tutela di cui gode il whistleblower esulano le segnalazioni che riguardano la sfera individuale del lavoratore, nel senso che sono state presentate per un interesse personale, incluse le rivendicazioni attinenti al proprio rapporto di lavoro e ai rapporti con i superiori gerarchici.