L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nell’area riservata del suo sito web, un nuovo servizio per la comunicazione, revoca o variazione del proprio domicilio digitale speciale.
Il domicilio digitale speciale è un indirizzo elettronico, riservato alle persone fisiche o a professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione a un albo, eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, presso il quale ricevere atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, o gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione.
Il servizio ha la funzione di consentire ai soggetti senza obbligo di PEC la scelta e la comunicazione al Fisco di un domicilio digitale speciale per ricevere atti e notifiche formali.
Il provvedimento direttoriale del 7 ottobre 2024, fornisce le istruzioni sul nuovo servizio, che permette di scegliere, validare il proprio domicilio digitale d’elezione ed anche intervenire successivamente, ad esempio in caso di revoca o di variazione, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Tale domicilio speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la notifica dei propri atti e l’invio di proprie comunicazioni anche se è presente un diverso domicilio digitale nell’INAD.
Per attivarlo l’utente dovrà andare nell’area riservata del portale del Fisco, inserire il proprio domicilio digitale e poi aspettare un codice di validazione (per verificare l’esistenza e l’effettiva disponibilità della casella da parte del richiedente) da inserire nella procedura per validare l’indirizzo. Ci sono anche funzionalità per comunicare variazioni o revoche.
Non è possibile scegliere come domicilio digitale un indirizzo PEC già registrato da un altro utente. Si può, invece, scegliere una PEC di cui non si abbia la titolarità, e in questo caso tutti gli atti che arrivano sono comunque da considerarsi validi.
Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.