Dopo i pronunciamenti in materia degli ultimi anni, che hanno più volte ribaltato l’interpretazione normativa al riguardo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha chiarito che per usufruire dell’esenzione IMU è necessario che il contribuente abbia la residenza anagrafica presso l’immobile per il quale richiede il beneficio.
La sentenza rappresenta dunque un punto di svolta per i coniugi con residenze diverse, per i quali viene chiarito che non basta la dimora abituale in una seconda casa per poterla considerare abitazione principale e quindi svincolarla dall’IMU.
Dunque, secondo la nuova ordinanza della Cassazione, l’esenzione IMU è valida solo se l’immobile per cui si richiede il beneficio è adibito a abitazione principale, ossia il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica che la dimora abituale.
Questo significa che, in caso di residenze diverse, ciascun coniuge deve dimostrare di abitare stabilmente nell’immobile per il quale richiede l’esenzione.
La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale aveva inizialmente dichiarato l’incostituzionalità della norma che richiedeva la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per l’intero nucleo familiare del possessore dell’immobile.
Questa decisione ha aperto alla possibilità che, salvo comportamenti elusivi, i coniugi possano usufruire dell’esenzione IMU anche se hanno residenze anagrafiche diverse, a condizione che ciascuno risieda effettivamente nell’immobile per cui invoca l’agevolazione fiscale.
La vicenda trattata nell’Ordinanza n. 19684/2024 della Cassazione, riguarda un contribuente che, avendo residenza e dimora abituale in immobili diversi rispetto alla sua compagna, aveva richiesto l’esenzione IMU per la propria abitazione. La Corte di Cassazione ne ha respinto il ricorso, sottolineando che, in assenza di residenza anagrafica presso l’immobile, l’esenzione IMU non può essere riconosciuta.
Pertanto, il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile, sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata.
I giudici hanno, infatti, ricordato che, per ottenere l’esonero dal pagamento dell’imposta municipale sul possesso dell’immobile, è indispensabile rispettare i requisiti di residenza e dimora, come previsto dall’articolo 13, comma 2, del Dl n. 201/2011 e dalla Legge n. 160/2019 (Articolo 1, comma 741, lettera b).