La sostituzione della caldaia rientra negli interventi di manutenzione straordinaria e può avere valore per la richiesta del Bonus Mobili ed elettrodomestici, ma solo per accedere alla detrazione prevista dall’Articolo 16-bis del TUIR (comma 1), che corrisponde al 50%.
Non può invece applicarsi la detrazione indicata dall’Articolo 1 (comma 347), che disciplina l’Ecobonus per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, compresa la messa a punto del sistema di distribuzione.
Il principio è stato enunciato a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/2016.
Il documento di prassi richiama le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, le quali specificano che ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
In base a tale principio, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che può dare diritto al Bonus Mobili solo la sostituzione delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni).